Dipendenti pubblici in mobilità: la questione del TFS

Fornito un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili (INPS, circolare 15 settembre 2025, n. 126).

L’INPS ha effettuato una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, fornendo anche indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’ex INADEL.

In effetti, al fine di garantire l’unicità della posizione assicurativa, il legislatore ha regolato il regime pensionistico e di fine servizio rivolto al personale interessato da mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.

In particolare per quel che riguarda il Trattamento di fine servizio (TFS), la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:

– dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione;
– ai fini della liquidazione del TFS, del Trattamento di fine rapporto (TFR), dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
– l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
– all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Pertanto, l’applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.

Infine, nella circolare in commento l’INPS riepiloga le tipologie di mobilità e fornisce un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.

CCNL Oreficeria Industria: ripresa la trattativa per il rinnovo

 

Confronto per il rinnovo del CCNL: sindacati e datori discutono di turni, trasferte e lavoro a termine

Lo scorso 15 settembre 2025 si è svolto il confronto tra le Organizzazioni sindacali  Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali Confindustria, Federorafi per la riapertura del dibattito relativo al rinnovo del CCNL di settore, ormai scaduto a dicembre 2024.

I punti principali del confronto hanno riguardato temi come trasferte e reperibilità con l’intento di definire le normative e i relativi trattamenti economici. 

Altro punto fondamentale trattato riguarda il lavoro a turni, per il quale i Sindacati hanno richiesto un riconoscimento economico specifico, ad oggi non previsto, che tenga conto della sua incidenza su tredicesima, ferie e permessi.

È stata, inoltre, posta l’attenzione sugli istituti della malattia e dell’infortunio non sul lavoro per i lavoratori disabili con la richiesta di prolungare il periodo di comporto e garantire un adeguato riconoscimento economico.

Infine, si è discusso della necessità di disciplinare il mercato del lavoro, affrontando il tema dei contratti a termine e di somministrazione, che il contratto attuale non prevede.

Le Associazioni datoriali, per avviare un confronto concreto, si impegnano a presentare dei testi specifici sui punti trattati.

Il prossimo appuntamento è fissato per i primi giorni di ottobre 2025.

Al via il nuovo assistente virtuale AppLI

Parte il web coach sperimentale che offre percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo per i giovani NEET (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 settembre 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato notizia del lancio di AppLI, l’assistente virtuale sperimentale del dicastero , in collaborazione con Inps, progettato per affiancare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

AppLI è accessibile gratuitamente e senza limiti di giorni e orario sul sito del Ministero all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it. Nella fase iniziale è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID o CIE. 

Il nuovo assistente virtuale rappresenta il primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una pubblica amministrazione, capace di gestire in modo innovativo problematiche complesse come quelle sottese al fenomeno dei NEET: l’obiettivo è accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività. Una conferma dell’impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’utilizzo responsabile delle tecnologie più avanzate al servizio della collettività.

AppLI nasce da un processo di co-creazione: sin dalle fasi progettuali sono stati coinvolti giovani utenti, regioni, centri per l’impiego ed esperti del settore, con l’obiettivo di dare vita a uno strumento realmente utile e vicino ai bisogni delle persone. Peraltro, il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie alle segnalazioni degli utenti che guideranno l’introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.

Il web coach si inserisce nell’ecosistema tecnologico del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sviluppato in collaborazione con Inps e rafforza le politiche attive già avviate dal Ministero, comprese le misure incentivanti dell’occupazione giovanile e dell’autoimpiego

Le funzioni di AppLI

In pratica, il nuovo assistente virtuale offrirà i seguenti servizi:

Ascolta e orienta – Rileva interessi, competenze e obiettivi, proponendo un percorso su misura.
Allena – Suggerisce pillole formative, corsi e risorse utili per colmare gap di competenze.
Avvicina al lavoro – Indica opportunità e servizi disponibili sul territorio, favorendo il contatto con la rete pubblica.
Accompagna – Invia promemoria e incoraggiamenti, aiutando a trasformare i passi in risultati.

Lo scopo di AppLI è quello di potenziare l’incontro tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro. Progettato secondo principi della “privacy-by-design“, non sostituisce i servizi dei centri per l’impiego e non prende decisioni al posto delle persone. Lo sviluppo è conforme alle linee guida contenute dal GDPR e dall’AI Act e prevede che le conversazioni con AppLI rispondano ai principi di equità, trasparenza, sicurezza, tutela dell’utenza, responsabilità e protezione dei dati personali condivisi.

La versione disponibile oggi è sperimentale, sotto stretto monitoraggio e suscettibile di molteplici aggiornamenti. Nei prossimi mesi sono previste: nuove funzionalità di orientamento e coaching; integrazioni con ulteriori servizi territoriali e formativi; ampliamento graduale della platea dei beneficiari.

 

Ebrau: premio di continuità per l’Artigianato Umbro

Premio di 400,00 euro per 16 anni di anzianità di servizio

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro riconosce a tutti i lavoratori del settore artigiano umbro, che abbiano maturato 16 anni di lavoro al 31 dicembre 2025, un importo una tantum pari a 400,00 euro a titolo di premio per continuità di servizio.

Tale contributo può essere richiesto da tutti i lavoratori che soddisfano il suddetto requisito di anzianità ed è valido anche se l’azienda ha cambiato nome o ragione sociale nel tempo.

La selezione per il riconoscimento dell’importo una tantum avverrà tramite una graduatoria basata sull’anzianità di servizio.

La domanda può essere presentata dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Ai fini della validità della richiesta di contributo è necessario inviare:

– una copia della busta paga del mese precedente alla domanda;

– una copia del documento di identità valido.

CIPL Edilizia Industria Trento: stabiliti gli importi per l’EVR 2025

L’accordo stabilisce la presenza di 3 indicatori positivi su 4 e gli importi dell’EVR 2025

Con il verbale di accordo 11 settembre 2025, l’Associazione Trentina dell’Edilizia-Ance Trento e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione 2025. L’accordo è attuativo del CIPL del 27 febbraio 2018, integrativo dell’art. 38 del CCNL 18 giugno 2008, integrato e modificato dagli accordi del 19 aprile 2010 e del 1° luglio 2014.

Dal raffronto degli indicatori/parametri provinciali, comparando le medie triennali relative al 2024-2022 e 2023-2021, è emerso che 3 indicatori su 4 sono positivi. Pertanto, la misura dell’EVR a livello provinciale è pari al 70% della misura individuata con il CIPL del 27 febbraio 2018, pari al 2,8% dei minimi di paga base in vigore. L’Elemento variabile della retribuzione ha vigenza dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

Di seguito, gli importi relativi all’EVR 2025.

EVR 2025 – Operai
Livello Paga Base Oraria 1.10.2025 EVR 2025 (2,8%)
Lordo (2,8%)
EVR 2025 (2,8%)
Netto (2,52%)
EVR 2025 (1,40%)
Lordo (1,40%)
EVR 2025 (1,40%)
Netto (1,26%)
4° livello 8,64 0,24 0,22 0,12 0,11
Specializzato 8,02 0,22 0,20 0,11 0,10
Qualificato 7,22 0,20 0,18 0,10 0,09
Comune 6,17 0,17 0,16 0,09 0,08
Custodi, Guardiani, ecc. (art. 6 CCNL)  5,55 0,16 0,14 0,08 0,07
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio (art. 6 CCNL) 4,94 0,14 0,12 0,07 0,06
  EVR 2025 – Impiegati
Categoria Livello Paga Base Oraria 1.10.2025 EVR 2025 (2,8%) EVR 2025 (1,40%) 
Prima Super 7° livello 2.134,71 59,77 29,89
Prima 6° livello 1.921,23 53,79 26,90
Seconda 5° livello 1.601,02 44,83 22,41
Impiegato 4° Livello 4° livello 1.494,31 41,84 20,92
Terza 3° livello 1.387,56 38,85 19,43
Quarta 2° livello 1.248,81 34,97 17,48
Quarta Primo Impiego 1° livello 1.067,36 29,89 14,94

Fondo Altea: nuova Campagna familiari

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

8,00 euro per il coniuge/convivente;

6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

Malattia dei marittimi: comunicazione telematica

L’INPS annuncia che la certificazione medica di malattia per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi avverrà sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare (INPS, messaggio 15 settembre 2025, n. 2669).

L’INPS interviene in merito alla malattia dei marittimi e, in un’ottica di crescente semplificazione, supera le indicazioni fornite in precedenza con il messaggio n. 610/2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.  

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.

 

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

 

Per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), permane invece l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo, come anche per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave, ugualmente obbligati a esibire la documentazione equivalente. 

 

Il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione è stato realizzato in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.

Gli obblighi contributivi dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc

Illustrati la durata, gli importi e la modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 125).

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato la disciplina dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc alla luce della Legge n. 240/20210. Il provvedimento in questione, infatti, aveva dapprima introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (contratti di ricerca), mentre in seguito l’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. n. 45/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In particolare, la circolare in argomento fornisce le indicazioni sugli obblighi contributivi connessi alle due tipologie contrattuali, specificando le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

– le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
– i diritti e i doveri relativi alla posizione;
– il trattamento economico e previdenziale.

Contratti di ricerca

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.  L’importo del singolo contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

– non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
– non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Tale tipologia non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post-doc

Questi contratti hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.

CCNL Metalmeccanica Industria: riparte il confronto per il rinnovo contrattuale

Al centro del confronto inquadramento, formazione continua e salute e sicurezza

Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso nota la ripresa del confronto per il rinnovo contrattuale con le Associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Infatti, proprio l’11 settembre scorso si è tenuto il primo incontro a livello di commissione, nel corso del quale si sono affrontati temi quali: formazione continua; inquadramento e salute e sicurezza, ponendo al centro delle richieste sindacali la piattaforma unitaria. Le OO.SS. hanno sottolineato come ci sia stata una volontà costruttiva da ambo le parti, con l’intento di migliorare ed ampliare le innovazioni contrattuali. 

Gli altri appuntamenti sono previsti per le giornate del 18 e del 25 settembre.