CCNL Poste: siglato l’accordo sulle politiche attive

Previste nuove assunzioni e stabilizzazioni entro la fine del 2024  

L’Slp-Cisl ha reso noto tramite comunicato stampa che è stato siglato il verbale di accordo triennale sulle politiche attive, aggiungendo un importante tassello per le lavoratrici e i lavoratori. In sede di trattativa si è ottenuto l’innalzamento al 75% del turn-over per il triennio con un incremento dell’organico entro il 2024 di 3.374 unità. Per quel che riguarda il lavoro part-time è stata inserita la salvaguardia per gli inidonei al motomezzo per cause antropometriche; mentre, per le patologie gravi e l’inabilità a seguito di infortunio è prevista la ricollocazione presso altri ambiti al fine di procedere alla conversione. La mobilità volontaria è stata articolata su 3 livelli: provinciale, regionale e nazionale e per le sportellizzazioni sono previsti nuovi job posting. 
Per le stabilizzazioni, vale a dire assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che hanno reso prestazione lavorativa con contratto a termine, il criterio adottato è il seguente: entrano in graduatoria coloro i quali hanno prestato servizio dal 2014 per addetti alle mansioni di Portalettere o di addetto di produzione, con l’arrotondamento per periodi superiori a 15 giorni ricondotti al mese e l’aggiornamento dei punteggi al 31 gennaio di ogni anno. Sia la graduatoria che i criteri cessano alla data inderogabile del 31 dicembre 2026. Si resta in attesa, però, del rinnovo del contratto, escludendo una svendita di Poste al privato. 

Mezzi di trasporto confiscati per contrabbando: chiarimenti delle Dogane su affidamento/assegnazione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito chiarimenti per la gestione dei mezzi di trasporto confiscati e per l’eventuale affidamento/assegnazione, nelle ipotesi di sequestro e di confisca di tali beni, con riguardo ai casi di contrabbando (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 16 maggio 2024, n. 13).

In merito alla gestione dei mezzi di trasporto confiscati, con la circolare n. 12/2023 sono stati delineati i presupposti della richiesta di affidamento temporaneo o di assegnazione definitiva, i soggetti che possono presentarla e le destinazioni d’uso dei mezzi da affidare.

 

Nel caso di mancanza di istanza di affidamento o di richiesta di assegnazione definitiva, in luogo della distruzione e se economicamente vantaggiosa, gli Uffici possono richiedere la vendita all’asta dei beni sequestrati tramite gli I.V.G..

 

Il trasgressore, nei casi in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca, può richiedere all’Amministrazione il riscatto del mezzo, previo pagamento del suo valore e della sanzione amministrativa.

 

Tuttavia, la suddetta circolare n. 12/2023 specifica che, al contrario, laddove il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando, l’Ufficio non darà seguito positivo all’istanza di riscatto.

L’Agenzia delle dogane precisa che l’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo rispetto alla vendita del bene all’asta indicando, a tal fine, gli elementi che devono guidare tale valutazione. L’Ufficio, inoltre, è tenuto a determinare il valore commerciale del bene in base alle indicazioni stabilite.

 

Con la sentenza C 489/20 del 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul tema dell’estinzione dell’obbligazione doganale di merce introdotta in modo irregolare nel territorio doganale dell’UE, oggetto di sequestro e successiva confisca, distinguendo:

– l’estinzione dell’obbligazione doganale disciplinata dal Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 – CDU;

– l’estinzione dell’obbligazione connessa alle accise e all’IVA gravante sulla stessa merce, disciplinate rispettivamente dalla direttiva 2008/118/CE del Consiglio e dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

 

L’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione non comporta, ove l’introduzione irregolare fosse già avvenuta al momento del sequestro, anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria ad essa connessa relativa ad accise e all’IVA.

Le Dogane hanno evidenziato che la citata direttiva 2008/118/CE (accise) risulta abrogata dalla direttiva (UE) 2020/262. Quest’ultima, recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 180/2021 con effetto dal 13 febbraio 2023, fornisce all’art. 6, par. 3, la definizione, ai fini dell’accisa, di immissione in consumo.

In sostanza, il legislatore nazionale ha disposto nel medesimo senso del legislatore unionale con riferimento all’obbligazione doganale.

Pertanto, il sequestro e conseguente confisca della merce, anche laddove il sequestro avvenga successivamente all’introduzione irregolare, estinguono l’obbligazione tributaria riferita alle accise.

Per quanto riguarda l’obbligo del pagamento dei diritti doganali, l’art. 338 c.1 T.U.L.D. dispone che il pagamento della multa o dell’ammenda non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.

La disposizione nazionale collega, dunque, l’estinzione del debito tributario all’avvenuto sequestro delle merci. 

Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: apre lo sportello per gli incentivi

La compilazione delle domande sarà possibile dal 25 giugno e l’invio dal 10 luglio (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 maggio 2024).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato le date di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e di ricerca potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

Ma già a partire dal 25 giugno i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile sul link esposto nel comunicato ministeriale, pubblicato sul sito del Ministero.

L’apertura della procedura agevolativa prevede il concorso di Cassa Depositi e Prestiti e delle banche finanziatrici convenzionate aderenti all’Associazione Bancaria Italiana.

I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: nanotecnologia e materiali avanzati, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale.

Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni. L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

CCNL Istruzione e ricerca: confronto sulle sequenze contrattuali riguardo la responsabilità disciplinare

Prosegue il confronto tra l’Aran e le OO.SS. sul tema delle infrazioni e sanzioni disciplinari al personale docente 

L’incontro tenutosi tra l’Aran e le Sigle sindacali per discutere circa le infrazioni disciplinari e le tipologie di sanzioni che riguardano il personale docente ed educativo ha fatto emergere, secondo quanto indicato da Flc-Cgil, delle difficoltà, trattandosi di un unicum in tutta la pubblica amministrazione quello di attribuire ai dirigenti scolastici la facoltà di sanzionare i docenti fino a 10 giorni.
In tema di infrazioni e sanzioni, il CCNL Istruzione e Ricerca, all’art. 178 comma a), rimanda ad una specifica sessione negoziale ciò che concerne l’approfondimento della tematica, non essendo stata delineata un’intesa in sede di rinnovo contrattuale.
In apertura di incontro, l’Aran è ripartita dal testo già esposto in precedenza e le OO.SS. ne hanno ribadito l’evidente disparità di trattamento rispetto al personale della pubblica amministrazione al quale i provvedimenti disciplinari sono attribuiti dall’Ufficio preposto. Nel caso della scuola, dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto concerne, infatti, l’attribuzione delle sanzioni più gravi si rileva necessario, secondo le Sigle, prevedere il giusto distanziamento tra l’organo giudicante e il luogo di lavoro all’interno del quale opera il dipendente.
La decisione di demandare le sanzioni disciplinari ai dirigenti scolastici trova fondamento nel decreto Madia (che ha modificato il D.Lgs 165/01) che, fino a quando non viene regolato in sede contrattuale, non può essere applicato al personale docente, come affermato anche dalla giurisprudenza. Pertanto, finché la norma non subisce modifiche, per le OO.SS. non è possibile regolare la materia sopra esposta per via contrattuale.
L’incontro si è concluso con la decisione da parte dell’Aran di presentare un testo che possa tenere conto delle obiezioni sollevate, fermo restando che i limiti imposti dalla legge non forniscono ampio margine per la regolazione contrattuale.  

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: prorogata l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024

Prevista dal 1° aprile 2025 l’erogazione dell’EVR

Il 3 aprile 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto e Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno deciso di prorogare, per l’anno 2024, l’erogazione dell’EVR. 
Questa avverrà dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, mediante le medesime condizioni previste dal CIRL Veneto del 3 febbraio 2022 e dal verbale integrativo 21 luglio 2022 e verbale di accordo 20 marzo 2023.
Pertanto, le Parti sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2025 per il calcolo e la verifica dei parametri (che avverrà confrontando l’anno edile 2024 e l’anno edile 2023), al fine di determinare l’EVR 2024 per i lavoratori e le lavoratrici del Veneto. 
Le Parti precisano inoltre che, qualora dovessero sopraggiungere intese nazionali inerenti la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione, determinanti modifiche, sulle modalità di calcolo o di erogazione, rispetto alle intese regionali sopra citate, si incontreranno nuovamente per armonizzare la relativa disciplina con riferimento al 2024. 

CCNL Anas: costituzione Ente Bilaterale nazionale “Ebianas”

Le Parti Sociali hanno costituito l’Ebianas in attuazione dell’art. 10 del CCNL 14 dicembre 2022 

Il 22 aprile 2024 si è svolto l’incontro tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala-Cisal per la costituzione dell’Ente Bilaterale nazionale “Ebianas”, in attuazione dell’art. 10 del CCNL 14 dicembre 2022. 
La sottoscrizione dello Statuto dell’Ente da parte dei soci fondatori, per la parte sindacale ed aziendale, ha consentito, con la convocazione della prima assemblea e la nomina dei rispettivi consiglieri, la piena operatività dell’Ente.
I Sindacati hanno manifestato grande soddisfazione per l’avvio dell’Ente, che potrà programmare e promuovere, in favore dei dipendenti, attività di formazione e riqualificazione. Non solo, potrà individuare eventuali coperture assicurative integrative ed iniziative di welfare, nonché attivare studi di settore della viabilità e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza. 
Per il relativo finanziamento l’art. 10 del contratto sopra citato ha previsto la destinazione, a partire dal 1° luglio 2017, di una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 4,00 euro per ciascun lavoratore in servizio. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell’Ente bilaterale Nazionale si rimanda all’apposito Statuto. 

Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: contributo maternità e/o adozione a favore delle titolari di impresa

L’importo massimo è pari a 1.000,00 euro. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025

L’Ebiart FVG, Ente Bilaterale artigiano Friuli Venezia Giulia, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore delle titolari di impresa o loro assimilate (socie e coadiuvanti) di aziende iscritte all’EBIART (da almeno 12 mesi) in caso di maternità/adozione. Sono ammissibili esclusivamente le richieste relative a domande di indennità di maternità presentate all’INPS per nascite o adozioni avvenute nel corso del 2024 (1° gennaio 2024-31 dicembre 2024). Il termine per la presentazione della domanda è il 31 marzo 2025. 
Con cadenza quadrimestrale l’Ente provvederà alla liquidazione delle pratiche. L’importo massimo della prestazione è pari a 1.000,00 euro ad evento; le prestazioni saranno erogate fino a concorrenza e nel limite massimo delle somme stanziate.
La documentazione da allegare è la seguente:
– copia domanda e accettazione di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all’INPS e relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2024;
– visura Camerale rilasciata negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Le disposizioni urgenti per il lavoro agricolo 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che stabilisce un esonero contributivo per tutto il 2024 (D.L. 15 maggio 2024, n. 63).

Il D.L. n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale“, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio.

Il provvedimento prevede diverse misure di sostegno alle imprese agricole, tra queste, all’articolo 2 si stabilisce l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

In particolare, per i periodi di contribuzione dal 1°  gennaio  2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n.  67/1988,  con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale  dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L n. 61/2023 trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo  01, comma 2, lettera  b), del D.L. n.  2/2006.

Inoltre, il decreto in commento prevede (articolo 2, comma 3) che all’articolo  38  del  D.L. n. 98/2011 venga soppresso il comma 7 che a sua volta aboliva gli elenchi nominativi trimestrali per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato

Fermo restando quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali  e dei provvedimenti di variazione, l’INPS viene incaricato di procedere alla pubblicazione, con modalità telematiche, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione (articolo  9-quinquies, D.L. n. 510/1996). 

Infine, l’INPS viene autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con comunicazione individuale a mezzo  raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

CCNL Alimentari Cooperative: siglato il rinnovo

Previsti aumenti salariali e maggiori tutele in materia di welfare e precarietà

In data 14 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Dal punto di vista retributivo è previsto un incremento pari a 280,00 euro al parametro 137, suddiviso tra trattamento economico minimo (214,00 euro) e incremento aggiuntivo della retribuzione (66,00 euro).
Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di 5,50 euro mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.
Il materia di previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.
Dal punto di vista normativo,  viene definita la riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto:
– dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori  su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore; dal 1°gennaio 2027è  prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore;
– dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).
Per quanto riguarda l’inserimento al nido, prevista la possibilità di usufruire di  ore retribuite fino alla scuola dell’infanzia, oltre ad un aumento delle ore dedicate alla cura dei genitori anziani.
Nei prossimi giorni inizierà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa.