CCNL Pompe funebri: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio complessivo di 204,50 euro 

Nei giorni scorsi Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti-Uil hanno comunicato la sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo applicabile al personale dipendente delle imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2024.

Con il rinnovo le Parti Sociali hanno stabilito incrementi economici, con un aumento medio complessivo di 204,50 euro. Tra le rilevanti modifiche normative sottoscritte per l’avanzamento delle tutele sociali e di genere si segnala l’incremento di 2 mesi del congedo retribuito al 100% per le vittime di stalking inserite in percorsi di protezione e l’incremento al 70% della retribuzione per il trattamento di malattia dal 181° al 270° giorno e del periodo di comporto di malattia a 18 mesi per persone con invalidità riconosciuta almeno al 67%.

Il contratto sarà illustrato nell’ambito delle assemblee con le lavoratrici e i lavoratori i quali si esprimeranno sui contenuti al fine dello scioglimento della riserva entro il 30 giugno. 

CCNL Edilizia Artigianato: siglato l’accordo di rinnovo

Rinnovato il contratto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini

In data 20 maggio 2025, le Parti sociali Cna Costruzioni, Anaepa Confartigianato Edilizia, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno firmato il verbale di accordo per il rinnovo del contratto di settore. Tale accordo decorre dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2028 e si applica ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° maggio 2025 o successivamente instaurati.

Si riportano i nuovi minimi retributivi stabiliti a seguito dell’incremento retributivo concordato pari a 178,00 euro a parametro 100 (operaio comune).

Livelli 1° maggio 2025 1° gennaio 2026 1° gennaio 2027 1° gennaio 2028
2.147,21 2.218,96 2.290,71 2.358,36
1.912,08 1.975,08 2.038,08 2.097,48
1.593,54 1.646,04 1.698,54 1.748,04
1.485,23 1.533,88 1.582,53 1.628,40
1.381,22 1.426,72 1.472,22 1.515,12
1.239,90 1.280,15 1.320,40 1.358,35
1.062,30 1.097,30 1.132,30 1.165,30

Ebac: nuovo Bonus Apa

L’indennità viene erogata nella misura una tantum pari a 500,00 euro

L’Ebac, l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria, ha riconosciuto un’indennità una tantum pari a 500,00 euro, assoggettata a ritenuta fiscale pari al 23%, a favore dei dipendenti che abbiano compiuto 8 anni di servizio continuativi presso la stessa impresa e successivamente dopo altri 4 anni.

Il periodo di anzianità decorre dalla data di assunzione indicata in busta paga. Alla prima richiesta effettuata, sia il lavoratore che l’impresa devono avere una continuità di iscrizione e contribuzione di almeno 36 mesi.

Per accedere al Bonus APA, il lavoratore non deve aver fruito della medesima indennità prevista dai regolamenti precedenti EBAC.

La richiesta di indennità, va presentata su apposito modello da inviare a mezzo PEC personale, oppure per il tramite di uno sportello territoriale dei sindacati entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto.

Trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete tra imprese

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire il trattamento IVA della codatorialità in un contratto di rete (Agenzia delle entrate, risposta 19 maggio 2025, n. 136).

La società istante rappresenta di essere un contratto di rete, dotato di soggettività giuridica. La ”rete” è una tipologia di associazionismo imprenditoriale, su base contrattuale, che permette alle singole imprese aderenti (cosiddette retiste) di collaborare tra loro.
Tra gli obiettivi principali della rete figura l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane al fine di raggiungere livelli superiori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.
In questo contesto, e a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue sul trattamento IVA del distacco di personale e della successiva introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. n. 131/ 2024, la Società chiede quale sia il trattamento IVA della codatorialità, prevista dall’articolo 30, comma 4-­ter del D.Lgs. n. 276/2003, quale istituto alternativo al distacco di personale.

L’Agenzia premette che nel nostro ordinamento non esiste una definizione di codatorialità. Questa lacuna è stata colmata dalla Corte di Cassazione, che ha definito la codatorialità come una situazione di fatto che si crea all’interno dei gruppi societari, dove un dipendente lavora per più imprese (datori di lavoro). Gli elementi caratterizzanti individuati dalla Cassazione includono l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva del datore formale e la condivisione della prestazione per soddisfare un interesse di gruppo da parte delle diverse società, che esercitano i poteri datoriali diventando datori sostanziali. In sintesi, per la Suprema Corte, a fronte dell’unicità del rapporto, il lavoratore presta servizio indifferentemente e contemporaneamente per due o più datori, e la sua opera non può essere distinta tra l’interesse di uno o dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori sono solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dal rapporto. Questa è definita codatorialità atipica, di elaborazione giurisprudenziale, riscontrabile nei gruppi di imprese.
A questa si contrappone la codatorialità tipica, prevista dal legislatore specificamente per le reti di imprese dall’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. n. 276/2003, una norma speciale che ammette la codatorialità nelle reti d’impresa a condizioni che non includono gli elementi costitutivi individuati dalla Cassazione per i gruppi societari.
L’Agenzia evidenzia la differenza tra gruppi societari e reti d’impresa: nei gruppi, l’interdipendenza si realizza tramite attività di direzione e coordinamento (ex articolo 2497 c.c.), mentre nelle reti d’impresa si realizza tramite l’attuazione del programma comune di rete, che presuppone un obiettivo condiviso tra le associate. Il contratto di rete ha lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività individuale e collettiva degli imprenditori, attraverso la collaborazione, lo scambio di informazioni/prestazioni o l’esercizio comune di attività. Può prevedere un fondo patrimoniale comune e un organo comune per la gestione.
La condizione per l’utilizzo della codatorialità nelle reti d’impresa, secondo il comma 4-ter, è la previsione nel contratto di rete delle regole di ingaggio dei dipendenti, elemento non presente nei requisiti della codatorialità atipica giurisprudenziale.

 

L’Agenzia chiarisce che il comma 4-ter consente alle reti di utilizzare sia il distacco di personale che la codatorialità. Sebbene entrambi siano strumenti per realizzare il programma di rete, sono istituti differenti con effetti diversi.
Nel distacco, il datore di lavoro mette temporaneamente lavoratori a disposizione di un altro soggetto per soddisfare un proprio interesse, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo. Il rapporto è bilaterale tra impresa distaccante (che resta datore) e impresa distaccataria.
La codatorialità implica il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese della rete come datori di lavoro per soddisfare un interesse della rete (il programma comune). È un assetto stabile, e non è caratterizzato dalla bilateralità del rapporto datore-dipendente, potendo il dipendente avere più datori.

 

Anche se spesso sono individuate una o due imprese referenti per gli obblighi comunicativi, previdenziali e assicurativi, nella codatorialità:

  • tutte le imprese retiste possono essere datori di lavoro dei dipendenti che hanno accettato le regole di ingaggio e hanno l’obbligo di lavorare per tutti i co-datori;
  • tutti i co-datori sono responsabili in solido per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, con facoltà di regresso nei confronti degli altri per la quota di costo anticipata.

Intesa in questi termini, la codatorialità non presenta gli elementi che hanno portato la Corte di Giustizia UE a considerare il distacco di personale rilevante ai fini IVA nella sentenza C-94/2019. In particolare, non è rinvenibile il requisito della sinallagmaticità.
Secondo i giudici europei, il distacco rileva ai fini IVA se c’è un nesso diretto tra le prestazioni, per cui “le due prestazioni si condizionano reciprocamente”. Il pagamento da parte dell’impresa distaccataria costituisce la controprestazione per il distacco. L’importo del corrispettivo è irrilevante.
Nella codatorialità non esiste un simile nesso sinallagmatico. Le imprese che accettano le regole di ingaggio nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di competenza del pagamento dello stipendio. Pertanto, si parla di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente. Tale rimborso serve essenzialmente a imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale in proporzione all’effettivo contributo ricevuto dal lavoratore.

In linea con quanto chiarito nella circolare n. 5/E/2025, si tratta quindi di una mera movimentazione di denaro, non soggetta a IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

ANF: i nuovi livelli reddituali

Comunicati gli importi dell’Assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 (INPS, circolare 19 maggio 2025, n. 92).

Con la circolare in commento, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) alle diverse tipologie di nuclei decorrenti dal 1° luglio 2025.

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2024 e l’anno 2023, è risultata pari a + 0,8%.
Conseguentemente, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli ANF.
Nella circolare in commento vengono pubblicate in allegato le tabelle 9, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Ebac: riconosciuto il Bonus nascite

Dal 2 maggio, per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ente, è attivo il premio natalità

L’Ente Bilaterale Artigianato della Calabria ha previsto, a favore dei dipendenti, un contributo una tantum dal valore di 350,00 euro per ogni nascita, adozione o affidamento pre-adottivo di un minore. 

La prestazione economica, riconosciuta ad uno solo dei genitori se entrambi risultano iscritti, non rileva ai fini fiscali, in quanto non inquadrabile in una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR. 

Per accedere al contributo, il dipendente iscritto dovrà avere una regolarità di iscrizione/contribuzione all’Ente, di almeno 12 mesi. La domanda deve essere presentata su apposito modello da inviare a mezzo pec del lavoratore ovvero tramite uno sportello territoriale dei sindacati Cgil, Cisl Uil, entro 6 mesi dalla nascita o adozione del figlio. 

E’ necessario allegare all’istanza i seguenti documenti:

– copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente;

– certificato di nascita o documento attestante l’adozione;

– ultima busta paga disponibile da cui si evince che il lavoratore è ancora in forza; 

– autocertificazione attestante lo stato di famiglia. 

Il contributo verrà liquidato, salvo esaurimento anticipato delle risorse annue stanziate da EBAC, direttamente al lavoratore, entro 30 giorni dalla domanda o dall’eventuale integrazione documentale.

CCNL Metalmeccanici: i sindacati minacciano lo sciopero

In assenza della riapertura delle trattative previsto un sciopero per il 20 giugno

Lo scorso 20 maggio, i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno comunicato che in assenza della riapertura della trattativa con Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi entro il 30 maggio, verrà proclamato uno sciopero per il prossimo 20 giugno di 8 ore con manifestazioni regionali.

Tale sciopero, secondo le associazioni sindacali, si deve ritenere necessario a fronte della rigida posizione delle parti datoriali a riaprire il confronto, a quasi un anno dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche a fronte di una piattaforma che prevede strumenti contrattuali innovativi per proteggere e
rilanciare l’industria, l’occupazione e garantire giusti aumenti salariali.

Al fine di riaprire la trattativa i sindacati stanno organizzando assemblee nei luoghi di lavoro, rafforzando anche il blocco degli straordinari e delle flessibilità, ed in assenza della riapertura del confronto si proclama lo sciopero per il prossimo 20 giugno.

CCNL Agenzie Immobiliari: siglata l’ipotesi di accordo con un incremento stipendiale di 200,00 euro

Previsti aumenti retributivi e l’erogazione in due tranche dell’Una Tantum pari a 200,00 euro

Il 19 maggio scorso, le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e Fiaip-Federazione italiana agenti immobiliari hanno siglato l’ipotesi di accordo che decorre dal 1° maggio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. Il rinnovo si applica a circa 60mila dipendenti da agenti immobiliari, da mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi. Nel complesso, il settore conta di 120mila addetti, in oltre 35mila agenzie presenti sul territorio nazionale.

 

Con l’accordo è previsto un aumento sui minimi contrattuali pari a 200,00 euro al 4° livello di inquadramento, riparametrato sugli altri livelli. Inoltre, è prevista anche l’erogazione di un’Una Tantum di 200,00 euro in due tranche nel 2025 e nel 2026.

 

Dal punto di vista normativo, invece, si rafforzano le relazioni sindacali anche per la parte relativa alla contrattazione di II livello; aumentano le tutele per le donne vittime di violenza di genere che si aggiungono a quelle previste dalla normativa; aumenta la variazione dei turni lavorativi. Prevista anche l’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa all’interno dell’ente bilaterale Ebnaip e l’utilizzo delle risorse dei fondi professionali per la formazione continua. 

Programma “FinTech Factory MEF”

Il MEF presenta l’iniziativa “Fintech Factory MEF”, un programma volto a sostenere le imprese innovative che sviluppano tecnologie emergenti e soluzioni innovative, con particolare attenzione alle applicazioni nel contesto del Ministero dell’economia e delle finanze e nelle amministrazioni economico-finanziarie (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 15 maggio 2025).

Il programma, finanziato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevede un investimento di 2.085.000 euro destinato ai primi due avvisi pubblici, rivolti a startup, spin-off, PMI e iniziative di imprenditoria femminile.

 

Le imprese selezionate che si candideranno entro il 20 giugno 2025 avranno l’opportunità di partecipare proponendo soluzioni che utilizzino tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, sull’analisi dei dati e presentino elementi di innovazione in ambito economico-finanziario e di cybersicurezza. Tali soluzioni potranno consentire, tra le altre cose, di valutare strategie, svolgere analisi previsionali su dati e informazioni su larga scala; estrarre, elaborare, standardizzare dati non strutturati; ottimizzare i flussi di lavoro documentali attraverso l’analisi e la gestione del ciclo di vita di documenti; favorire l’educazione finanziaria; prevenire rischi e minacce digitali, frodi, furti di identità, rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 

Il programma “Fintech Factory MEF” si propone di raggiungere due obiettivi strategici principali:

  • affiancare l’imprenditorialità innovativa, nella dimostrazione del potenziale di soluzioni e tecnologie nel settore pubblico, attraverso percorsi che consentano di verificarne performance, eventuali vantaggi ed economie nei contesti di impiego;
  • contaminare l’Amministrazione pubblica con l’ecosistema dell’innovazione, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali, il co-sviluppo di nuove soluzioni fino alla potenziale adozione nei sistemi delle Amministrazioni.

Cosa offe:

– percorsi di validazione delle tecnologie e soluzioni proposte dalle aziende innovative, attraverso il reale confronto con le esigenze di business del Dipartimento del Tesoro, all’interno di laboratori virtuali di innovazione;

contributi a fondo perduto per le attività di validazione di tecnologie e soluzioni e per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali;

– cicli di sessioni seminariali attraverso cui approfondire le tematiche relative alla messa a punto e allo sviluppo del progetto imprenditoriale (riservati alle startup a conduzione femminile).

CIPL Commercio Bolzano: siglata intesa tra Unione Commercio e Sindacati

Le Parti Sociali hanno stabilito un aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro

Il giorno 15 maggio 2025 l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige ed i sindacati provinciali Asgb Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo accordo integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2027. 

Dal punto di vista economico, è previsto l’aumento dell’elemento provinciale da 8,00 a 75,00 euro. Detto aumento è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranches:

– da 8,00 a 45,00 euro a partire dal 1° giugno 2025;

– da 45,00 euro a 75,00 euro a partire dal 1° novembre 2026. 

Dal punto di vista normativo, in materia di permessi retribuiti, al fine di farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.

In caso di malattia certificata dei figli, su richiesta del lavoratore, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione. Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata. 

In tema di diritto allo studio e formazione ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.

Per i contratti a tempo determinato in località turistiche, rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale.